Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Allo scopo di consentire i lavori della realizzazione della metropolitana - Lotto 3;
Ritenuta la necessità, per i predetti motivi, di assumere i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data della presente e sino a cessate esigenze
in C.SO FRANCIA
Istituzione del divieto di circolazione sulla carreggiata laterale NORD, a partire da m. 100 in direzione OVEST dalla carreggiata laterale OVEST di Piazza Massaua all'intersezione con l'interno 356, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
Istituzione della corsia di collegamento tra la carreggiata laterale NORD e la carreggiata centrale a partire da m. 100 in direzione OVEST dalla carreggiata laterale OVEST di Piazza Massaua, con senso unico veicolare da NORD in direzione SUD e obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla carreggiata Centrale;
Istituzione della corsia di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale NORD in prossimità dell'interno 356, con senso unico veicolare da SUD in direzione NORD
Istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) ai veicoli provenienti dalla carreggiata Centrale in prossimità della corsia di collegamento di nuova istituzione di cui al punto precedente.
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.