ORDINANZA N. 3456

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 701

LOCALITĄ piazza Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 04.10.2001

GI/VARIE01/madama

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche dalle azioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale VIII;

Vista l'ordinanza n. 2689 prot. 548 dell'1.08.2001, con la quale era stato istituito in piazza Madama Cristina, alla lettera A) tra l'altro, il divieto di fermata, con la fermata consentita dalle ore 6.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, su ambo i lati della carreggiata centrale;

Vista l'ordinanza n. 1541 prot. 319 del 9.05.2001, con la quale alla lettera C) sub 1) era stato istituito su ambo i lati della carreggiata centrale di piazza Madama Cristina, il divieto di fermata con la rimozione coatta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Madama Cristina

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, su ambo i lati della carreggiata centrale, nei seguenti orari:

  1. la revoca della lettera A) sub 1) dell'ordinanza n. 2689 prot. 548 dell'1.08.2001, meglio specificata in premessa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1541 prot. 319 del 9.05.2001, meglio specificata in premessa. limitatamente alle ore di cui al punto 1) suddetto;

4.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)