ORDINANZA N. 3389

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 697

LOCALITĄ via Bove

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 1/10/2001

GI/VARIE01/bove

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 1° - Sezione Crocetta;

Vista l'ordinanza n. 1589 prot. n. 331 dell'11.05.2001, con la quale era stato istituito tra l'altro, alla lettera B) in via Bove, il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00, con sosta consentita agli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato SUD, per n. cinque posti auto con disposizione "a spina";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Bove

  1. l'istituzione del divieto di sosta, nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00, con sosta consentita agli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciati dal Settore Commercio, sul lato SUD della via, per numero 11 posti auto con disposizione " a spina" a partire da m 6.00 circa dal f.f. OVEST di corso De Gasperi e procedendo verso OVEST;
  2. la revoca della sosta a pagamento, istituita con l'ordinanza n. 1906 prot. 1763 del 4.11.96, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto, durante l'orario di vigenza del divieto di sosta con riserva per gli operatori del mercato;
  3. la revoca della lettera B) dell'ordinanza n. 1589 prot. 331 dell'11.05.2001, meglio specificata in premessa;

B)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)