ORDINANZA N. 3255

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1533 TIII.2.2

LOCALITĄ: Str. Comunale di Bertolla 23/9/2001

Del 21.9.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 6

 

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OGGETTO: ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E CURA TUMORI - PEDALATA DELLA SPERANZA - GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA - 23 SETTEMBRE 2001.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Associazione per la Cura e la Prevenzione Tumori, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata "PEDALATA DELLA SPERANZA";

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 768/2001 del 28 agosto 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 23 settembre 2001

In:

A) STRADA COMUNALE DI BERTOLLA (sino a VIA FATTORELLI) - attraversamento PONTE AMEDEO VII (marciapiede) - PARCO COLLETTA (all'interno) - BORGATA DI BERTOLLA (P.ZZA MONTE TABOR) - STRADA COMUNALE DI BERTOLLA - PIAZZA MOCHINO;

B) PIAZZA MOCHINO, lato della Banca CRT, con immissione in Via del Porto,

- l'istituzione del divieto di sosta;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- l'Ente organizzatore dovrà, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)