Prot. N. D10COM35931

Ordinanza N. 3120

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO
C OMPARTO COMMERCIO - Esercizi Pubblici

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 18 settembre 2001, 17 e 23 ottobre 2001 allo Stadio delle Alpi la Juventus F.C. sosterrà gli incontri di calcio validi per la prima fase del torneo UEFA Champions League;

che la rilevanza degli eventi sportivi richiamerà a Torino migliaia di tifosi;

che in precedenti occasioni di uguale rilevanza gruppi di tifosi si sono resi autori di atti di violenza e vandalismo che hanno messo in pericolo l'incolumità dei cittadini ed hanno pregiudicato la quiete pubblica;

Considerata l'opportunità, in riferimento agli eventi sportivi anzidescritti, di emettere un apposito provvedimento, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di divieto di somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, con la prescrizione che le bevande consentite vengano somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica e, in caso di asporto, in contenitori di plastica comunque inidonei all'offesa della persona;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento di cui all'art. 54 c. 2 del Dl.vo 18 agosto 2000 n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fme di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

che nelle giornate del 18 settembre 2001, 17 e 23 ottobre 2001 sia vietata la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche prima, durante e dopo le partite, sia nelle aree perimetrali esterne che all'interno dello Stadio Delle Alpi, ad eccezione delle aree VIP nelle immediate vicinanze della tribuna d'onore e dei palchi, a tutti i titolari di attività autorizzate alla somministrazione e/o alla vendita di bevande, con la prescrizione che le bevande consentite vengano somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica e, in caso di asporto, in contenitori di plastica comunque inidonei all'offesa della persona. Ai titolari di autorizzazioni per l'attività di somministrazione di cui all'art. 5 lettera a) della legge 287/91, tipologia A, è consentita la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche congiuntamente ai pasti.

Torino, 13 settembre 2001

IL SINDACO