ORDINANZA N.3074 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 1423 TIII.2.2 |
LOCALITÀ: via Monastir 9/9/2001 |
Del 7.9.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
PR18\sabrina/gare.monastir |
OGGETTO:"AMICI DEL PEDALE" - CICLOTURISTICA DEL BIRU -
9 SETTEMBRE 2001
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Associazione AMICI DEL PEDALE, .tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata "CICLOTURISTICA DEL BIRU";
Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 778 del 31 agosto 2001;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 9 settembre 2001
In:
VIA MONASTIR - VIA O.VIGLIANI - PIAZZA BENGASI -
(ritorno) CORSO CASALE -VIA AGUDIO - CORSO MONCALIERI - CORSO SICILIA - PONTEGATTO - CORSO DOGLIOTTI - CORSO UNITÀ D'ITALIA - CORSO MARONCELLI - PIAZZA BENGASI - VIA SESTRIERE -VIA CANDIOLO - VIA MONASTIR,
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'Ente organizzatore dovrÀ, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
Arch. Alessandro FARAGGIANA |