ORDINANZA N. 2978 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 623 |
LOCALITĄ Corso Venezia |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 29.08.2001 |
LB/VARIE01/venezia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 909 prot. n. 825 del 15.10.1990 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno adibiti al trasporto di persone motulese o ai loro accompagnatori, sul lato EST di corso Venezia, per un tratto di m 5.00 partendo da m 15.00 a NORD del f.f. NORD di via Cervino
Vista l'ordinanza n. 2391 prot. n. 491 del 6.7.2001che istituiva il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con sosta consentita alle "Ambulanze", sul lato EST di corso Venezia, immediatamente a NORD del n.c. 10A, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";
Considerato che in corso di attuazione della citata ordinanza n. 2391 sono stati riscontrati dei problemi tecnici per la posa della segnaletica verticale dovuti alla particolare pavimentazione del marciapiede in vetro-cemento, si rende necessario traslare le aree riservate con le succitate ordinanze;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Venezia
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |