CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 621 |
LOCALITĄ Via Gottardo |
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CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
del 29.08.2001 |
LB/VARIE01/gottardo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le ordinanze:
- n. 163 , prot. n. 992 del 23 luglio 1971 con la quale, al primo comma, veniva istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una sagoma limite superiore in altezza a m 2,75, lungo la via Gottardo, nel tratto tra corso Vercelli ed il piazzale della piscina municipale Sempione;
- n. 284, prot. n. 247 del 30.7.1981, con la quale, al primo comma, veniva istituito il divieto di sosta permanente lungo il lato SUD della carreggiata NORD di via Gottardo, nel tratto compreso tra corso Vercelli ed il piazzale confinante con via Toscanini;
- n. 669, prot. n. 621 del 3.4.1997 con la quale veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare da EST verso OVEST sulla carreggiata NORD di via Gottardo, per un tratto di m 25 circa ad OVEST di corso Vercelli;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Sezione Territoriale Circoscrizione VI;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Gottardo
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da EST verso OVEST sulla carreggiata NORD della via, nel tratto compreso tra corso Vercelli e l'area di parcheggio di cui al successivo punto 2);
- l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area sita al termine della carreggiata NORD della via e confinante con via Toscanini;
- l'istituzione della sosta nel parcheggio di cui al suddetto punto 2), con disposizione "a pettine" nel settore centrale e sul lato OVEST, e con disposizione "a spina" sui lati SUD ed EST, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
- l'istituzione del senso unico antiorario nella carreggiata interna al parcheggio di cui sopra;
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nella carreggiata di collegamento tra il parcheggio di cui al punto 2) e la carreggiata SUD della via;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata di cui al suddetto punto 5);
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST nella carreggiata SUD della via, nel tratto compreso tra la carreggiata di cui al punto 5) e corso Vercelli, esclusi;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata SUD della via, a partire dal f. OVEST della carreggiata di cui al punto 5) e procedendo verso OVEST per un tratto di m 20.00 circa;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della carreggiata SUD della via, a partire da m 17.00 circa ad EST del f. EST della carreggiata di cui al punto 5) e procedendo verso EST fino all'intersezione con corso Vercelli;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati del varco di collegamento tra la carreggiata SUD e la carreggiata NORD della via, sito a m 25.00 circa ad OVEST di corso Vercelli;
- la revoca:
- del primo comma dell'ordinanza n. 163, prot. n. 992 del 23 luglio 1971, limitatamente al tratto di m 100 ad OVEST del varco di cui al suddetto punto 10),
- del primo comma dell'ordinanza n. 284, prot. n. 247 del 30 luglio 1981,
- dell'ordinanza n. 669, prot. n. 621 del 3.4.1997,
meglio specificate in premessa;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |