ORDINANZA N. 2944

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 617

LOCALITĄ corso Corsica interno 7

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 28/08/2001

GI/VARIE01/corsica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 609 prot. 99 del 17.03.1999 e n. 1570 prot. 281 del 4.06.99, con le quali veniva consentito il transito dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, in determinate vie, tra le quali: nell'interno 7 di corso Corsica e nell'interno 11 di via Albenga;

Vista l'ordinanza n. 955 prot. 186 del 20.03.2001, con la quale è stata istituita un'area di carico e scarico sul lato NORD dell'interno 7 di corso Corsica, a cavallo del n.c. 51 per un tratto di m 15.00 circa;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione IX Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Corsica, interno 7

e

in via Albenga, interno 11

  1. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5 dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24;
  2. la revoca dei provvedimenti istituiti con le ordinanze n. 609 prot.99 del 17.03.1999 e n. 1570 prot. 28 del 4.06.99, meglio specificate in premessa, limitatamente alle suddette vie;

B) in corso Corsica interno 7

l'estensione lineare dell'area destinata alle operazioni di carico e scarico, di ulteriori m 3.00 circa procedendo verso EST, istituita alla lettera A) sub 1) dell'ordinanza n. 955 prot. 186 del 20.03.2001, meglio specificata in premessa;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)