ORDINANZA N. 2911

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1319 TLOCALITĄ: Piazza Crispi

del24.8.2001CIRCOSCRIZIONE N. 6

lv24/lavori pubblici circ e sosta/crispi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.13.1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 17 luglio 2001, dichiarata immediatamente eseguibile, n. meccanografico 200104695/16, avente per oggetto: "Sistemazione provvisoria del mercato di Piazza Crispi per i lavori di copertura dell'area mercatale", con la quale è stata deliberata in via provvisoria la sistemazione dei banchi del mercato di Piazza Crispi sulla banchina OVEST della piazza per consentire l'installazione del cantiere per i lavori di copertura del mercato;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dal 27 agosto e sino ad ultimazione lavori

in Piazza Crispi, Settore OVEST

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare sulla banchina rialzata, dalle ore 6,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,00 alle ore 23,00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,00 alle ore 23,00 dei giorni prefestivi sulla banchina di cui al punto 1) suddetto;
  3. l'istituzione del divieto di sosta, sul lato NORD della carreggiata perimetrale NORD e sul lato EST della carreggiata perimetrale OVEST, dalle ore 6,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,00 alle ore 23,00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA