ORDINANZA N. 2854

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 603

LOCALITĄ corso Matteotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 21/08/2001

GI/VARIE01/matteotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista l'ordinanza n. 686 prot. 645 del 17.05.94 e n.1373 prot. 1259 del 13.08.96 lettera A) punto 6), con le quali è stata istituita sul lato SUD della carreggiata NORD di corso Matteotti di fronte al n.c. 32/a un'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci e ai veicoli della Sovrintendenza Scolastica in servizio, per 2 posti auto con disposizione "in fila";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Matteotti

  1. la revoca dell'ordinanza n. 686 prot. 645 del 17.05.94 e della lettera A) punto 6) dell'ordinanza n. 1373 prot.1259 del 13.08.96, meglio specificate in premessa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, per due posti auto con disposizione "a spina" in corrispondenza del tratto di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)