ORDINANZA N. 2789

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.583

LOCALITĄ Corso Monte Grappa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 10.08.2001

LB/VARIE01/grappa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 377 prot. n. 1946 del 9 dicembre 1981 che istituiva il divieto di sosta permanente agli autocarri lungo il lato OVEST della carreggiata EST di corso Monte Grappa nel tratto compreso tra via M. Lessona e via Trivero;

Vista l'ordinanza n. 467 prot. n. 6090/590 del 16.10.85 che istituiva il divieto di sosta permanente, esclusi i giorni festivi, con sosta consentita esclusivamente agli scuolabus adibiti al trasporto degli scolari, per un tratto di m 15.00 a cavallo del n.c. 116 di corso Monte Grappa;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Monte Grappa

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con rimozione coatta, sul lato OVEST della carreggiata EST del corso nel tratto compreso tra via Lessona e via Trivero;
  2. la revoca delle ordinanze n. 377 prot. n. 1946 del 9 dicembre 1981 e n. 467 prot. n. 6090/590 del 16.10.85, meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)