ORDINANZA N. 2741

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 569

LOCALITĄ via Rubino

 

CIRCOSCRIZIONE N.2

del 07.08.2001

GI/VARIE01/rubino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 2 - Santa Rita Mirafiori NORD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Rubino

1) la posa in opera di n. 4 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

sulla carreggiata EST in corrispondenza dello stabile contrassegnato dal n.c. 79/b;

sulla semicarreggiata SUD in corrispondenza dello stabile contrassegnato dal n.c. 75/A;

sulla carreggiata OVEST a m 22.00 circa a NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 79/b;

sulla semicarreggiata NORD a m 22.00 circa ad EST dello stabile contrassegnato dal n.c. 75/A;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

sulla carreggiata OVEST, immediatamente a SUD di via Cimabue;

sulla semicarreggiata NORD ad EST dello stabile contrassegnato dal n.c. 73/A;

sulla carreggiata EST in corrispondenza del n.c. 81/B;

sulla semicarreggiata EST a m 30.00 circa a NORD di via Cimabue;

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)