ORDINANZA N. 2721

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 564

LOCALITĄ corso IV Novembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 06/08/2001

GI/VARIE01/quattro

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 162 del 14.03.1988, con la quale era stata istituita il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Guardia di Finanza sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso IV Novembre nel tratto: prolungamento del f.f. NORD di via Caprera e l'ideale prolungamento del f.f. SUD di via Romoli Gessi e precisamente sulla parte di banchina destinata alla sosta;

Vista la richiesta della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte Reparto Comando - Squadra Minuto Mantenimento;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Quattro Novembre

-la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui all'ordinanza n. 162 del 14.03.88, meglio specificata in premessa;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)