Prot. N. D10COM30847 |
Ordinanza N. 2659 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO
IL SINDACO
Visto l'art. 54 e. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in base al quale il Sindaco nei casi di emergenza connessi con l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità per l'utenza, può modificare gli orari degli esercizi pubblici;
Visto l'art. 8 della L.25 agosto 1991, n.287 in base al quale il Sindaco determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
Vista l'Ordinanza Sindacale n.963 del 16 aprile 1999 sugli orari relativi all'attività di somministrazione esercitata all 'esterno degli esercizi;
Atteso che durante il periodo estivo gli operatori titolari di autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitano la propria attività anche all'aperto in strutture allo scopo appositamente destinate;
Visti i punti 1.5, 11.3 dell'Ordinanza Sindacale sugli orari degli esercizi pubblici n. 1341 del 19 giugno 1998, come modificata dall'Ordinanza Sindacale n.1635 del 28 luglio 1998, in base ai quali il Sindaco per motivate esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente;
Viste le ordinanze n. 1408 del 15 maggio 2000 e n. 2481 del 9 agosto 2000, in base alle quali, considerata l'elevata concentrazione di esercizi pubblici presenti nelle aree interessate e considerato che i prolungati orari di apertura di numerosi locali determinano sino alle prime ore del mattino assembramenti di persone con conseguenti problemi di disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco ha provveduto alla riduzione della fascia oraria di apertura degli esercizi esercitata sia all'interno che all'esterno dei locali;
Viste le richieste delle associazioni di categoria epat e fiep.e t. di riesame delle suddette ordinanze, al fine di uniformare la fascia oraria dell'attività di somministrazione effettuata all'interno ed all'esterno dei locali protraendola fino alle ore 2.00 e fino alle ore 3.00 dei giorni di venerdì, prefestivi e festivi;
Considerata l'opportunità di riesaminare le suddette ordinanze al fine di protrarre, in via sperimentale, l'orario dell'attività di somministrazione esercitata sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici ubicati nelle aree interessate;
Considerata altresì l'opportunità di uniformare gli orari dell'attività di somministrazione nelle zone interessate;
ORDINA
A tutti i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione
di alimenti e/o bevande ubicati nell'area compresa tra:
VIA GARIBALDI - VIA DELLA CONSOLATA - PIAZZA E.FILIBERTO - VIA GIULIO -VIA
MILANO (comprese)
nell'area di:
PIAZZA CARLO EMANUELE Il - VIA SANTA CROCE - VIA DES AMBROIS
e nell'area compresa tra:
VIA DEI MILLE - VIA FRATELLI CALANDRA - VIA GIOLITTI - VIA G.PLANA -PIAZZA
VITTORIO VENETO - LUNGO PO DIAZ - CORSO CAIROLI (con esclusione degli esercizi
prospicienti la Piazza Vittorio Veneto)
le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande esercitate all'esterno in "dehors" collocati su suolo pubblico e/o privato devono cessare alle ore 2.00 senza possibilità di estensione alcuna.
Per le sole giornate di venerdì, prefestive e festive è consentito posticipare di un'ora e pertanto fino alle ore 3.00 del giorno successivo.
All'interno dei locali l'attività può essere esercitata nel rispetto dell'orario autorizzato. Durante l'esercizio dell'attività di somministrazione all'aperto gli operatori devono provvedere ad installare apposite coperture idonee ad evitare che i suoni e i rumori provocati dall'esercizio dell'attività e/o dagli avventori, rechino disturbo alla quiete pubblica (es.: tende e ombrelloni). Allo scadere dell'orario di cui sopra devono essere ritirate tutte le attrezzature mobili collocate nei dehors. La prescrizione è ottemperata anche mediante la raccolta dei sedili e dei tavolini in una parte dello spazio del dehor autorizzato, in modo tale da non permetterne l'utilizzo.
Il presente provvedimento sostituisce le ordinanze sindacali n. 1408 del 15 maggio 2000 e n. 2481 del 9 agosto 2000, ed è esecutivo dalla data di affissione all'Albo Pretorio.
Sono fatti salvi i provvedimenti maggiormente restrittivi già adottati o che eventualmente verranno adottati nei confronti dei singoli esercenti.
p. IL SINDACO
L'ASSESSORE