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ORDINANZA N. 2637

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 535

LOCALITA' Via Verdi

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 26/07/2001

LB/VARIE01/verdi

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 1003 prot. n. 897 del 8.6.95 che istituiva il divieto di sosta nei giorni feriali con fermata consentita, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD di via Verdi per un tratto di m 13 circa partendo dal n.c. 26/C e procedendo verso OVEST;

Vista la limitata sezione della carreggiata nel tratto antistante il piazzale Aldo Moro e considerata la necessità di facilitare le manovre di entrata/uscita dal parcheggio medesimo;

Considerato inoltre che nel tratto successivo di via non esistono attualmente attività commerciali che necessitano di aree appositamente destinate al carico e scarico merci;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Verdi

  1. l’istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della via a partire dal f.m. OVEST di via Roero di Cortanze e procedendo verso OVEST fino al limite EST dell’area pedonale "Sant’Ottavio";
  2. l’istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD della via a partire dal n.c. 26/C e procedendo verso OVEST per un tratto di m 13.00 circa, con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.03.95 e successive modificazione ed integrazioni;
  3. la revoca dell’ordinanza n. 1003 prot. n. 897 del 8.6.95, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)