ORDINANZA N. 2605

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 529

LOCALITA' Via Millefonti

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 23/07/2001

LB/VARIE01/millefonti

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 63, prot. n. 13 del 18.01.1999 che istituiva in via Millefonti il divieto di fermata, a partire dall’estremità EST del lato SUD, per un tratto di m 20.00 in direzione OVEST;

Considerato che la limitata sezione stradale di via Millefonti non consente la sosta su ambo i lati della via;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Millefonti

  1. l’istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della via, a partire dal lato EST di via Ventimiglia e procedendo verso EST fino a termine via;
  2. la revoca dell’ordinanza n. 63, prot. n. 13 del 18.01.1999, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 2454 prot. n. 500 dell’11.07.2001.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)