ORDINANZA N. 2604

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 528

LOCALITA' Corso Regina Margherita

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 23/07/2001

AS/lb/VARIE01/s.giulia

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200101803/06 del 27 febbraio 2001, avente per oggetto: "Istituzione di area mercatale e riordino della viabilità nel controviale sud di corso Regina Margherita, tra via Buniva e via Giulia di Barolo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

carreggiata laterale SUD

  1. l’istituzione del divieto di transito sulla banchina rialzata adiacente al marciapiede SUD, nel tratto compreso tra via Buniva e via Giulia di Barolo, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell’AMIAT, che potranno circolare a senso unico da OVEST verso EST;
  2. l’istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli, ai sensi dell’articolo 158, comma 2), lettera f) e dell’articolo 159, comma 1), lettera b) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni prefestivi, in quanto trattasi di area destinata a mercato e alle operazioni di carico e scarico;
  3. la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, a m 8.00 circa ad OVEST dello scivolo di uscita della banchina di cui sopra;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)