ORDINANZA N. 2603

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 527

LOCALITĄ Strada Lanzo

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 23/07/2001

LB/VARIE01/lanzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Strada Lanzo

  1. l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM con direzione da NORD verso SUD, a m 2.50 dal f.m. OVEST della carreggiata OVEST, nel tratto compreso tra la carreggiata NORD e la carreggiata SUD di piazza Stampalia;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, fatta eccezione per:
    1. i veicoli ATM in servizio pubblico;
    2. i veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
    3. gli autobus in servizio di linea intercomunale;
    4. le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
    5. i veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane e veicoli dei concessionari del servizio postale;
    6. i veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)