ORDINANZA N. 2565

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 522

LOCALITA' Corso Regina Margherita

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 19/07/2001

LB/VARIE01/marghe

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 640 del 4.8.1987 che istituiva, tra l’altro, alla lettera a), sulla carreggiata laterale e banchina rialzata NORD, di corso Regina Margherita, dal Rondò della Forca al corso Tassoni, il divieto di sosta permanente con sosta consentita negli spazi demarcati;

Vista l’ordinanza n. 641 del 4.8.1987 che istituiva nel tratto di cui sopra la rimozione forzata;

Considerato che i succitati provvedimenti nascevano dalla necessità di garantire il transito e la svolta in sicurezza dei veicoli di alcune linee di trasporto pubblico urbano e, tenuto conto che, col decorrere degli anni, dette linee hanno subito modifiche di percorso, occorre apportare le necessarie modifiche viabili;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

tratto: via Macerata – protendimento ideale del f.f. SUD di via Don Bosco

  1. l’istituzione della sosta con disposizione "a spina" sulla banchina rialzata NORD, fatta eccezione per i tratti in cui sono vigenti provvedimenti prescrittivi in atto, istituiti con le ordinanze n. 629 prot. n. 1130 del 4.8.1987, n. 769 prot. n. 1930 del 25.9.1987 e n. 574 prot. n 123 del 3.3.2000;
  2. la revoca della lettera a) dell’ordinanza n. 640 del 4.8.1987, meglio specificata in premessa;
  3. la revoca dell’ordinanza n. 641 del 4.8.1987, meglio specificata in premessa, limitatamente ai tratti descritti alla lettera a) dell’ordinanza stessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)