Prot. N. D10COM29308 |
Ordinanza N. 2542 |
ATTENZIONE:
ORDINANZA ANNULLATA DALLA SUCCESIVA N. 2614
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CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO
COMMERCIO
IL DIRIGENTE
Il vigente "Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica", in attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e Legge Regionale 12 dicembre 1992 n. 54, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale il ottobre 1999, n. mecc. 9905217/16, esecutiva dal 15 novembre 1999, e omologato dalla Regione Piemonte il 7 febbraio 2000, prevede, all'art. 5, la determinazione annuale della distanza minima tra esercizi aventi medesima tipologia, per ciascuna delle quattordici zone in cui è, a tale scopo, suddiviso il territorio cittadino (come risulta dall'allegato "B" del regolamento), al fine del rilascio di nuove autorizzazioni e dei trasferimenti di esercizi già esistenti.
Al fine della determinazione delle distanze minime da rispettare per le aperture e i trasferimenti da effettuarsi sulla base di richieste presentate dal 16 luglio 2001 al 31 maggio 2002 è stata effettuata la rilevazione del numero degli esercizi in essere e degli addetti impiegati nelle attività di parrucchiere ed estetica, e si sono utilizzati i dati relativi alla superficie e alla popolazione cittadina per poi applicare la formula di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento.
In merito ai risultati del suddetto calcolo, effettuato zona per zona, è stato sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva Parrucchieri ed Estetica così come disposto dall'art. 5, comma 6 del Regolamento, che si è espressa favorevolmente in data 16 luglio 2000.
Richiamato l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
Vista la delibera della Giunta Comunale n. mecc. 9601237/02 del 29.02.1996; Visto il D.L.vo n. 80/1998, nonché la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998;
DISPONE
Di stabilire secondo lo schema sotto riportato le distanze minime da rispettare nelle singole zone della Città, con riferimento alle pratiche presentate al Comune nel periodo 17 luglio
2000 - 31 maggio 2001, per l'apertura ed il trasferimento di esercizi di parrucchiere ed estetica:
ZONE |
PARRUCCHIERE |
ESTETICA |
1/A |
303 |
458 |
1/B |
343 |
676 |
2 |
264 |
510 |
3 |
253 |
509 |
4 |
265 |
534 |
5 |
278 |
576 |
6/A |
216 |
431 |
6/B |
584 |
916 |
7/A |
271 |
539 |
7/B |
592 |
959 |
8/A |
275 |
611 |
8/B |
802 |
1513 |
9 |
290 |
588 |
10 |
310 |
666 |
IL DIRIGENTE
dr.ssa Maria Ghisaura