ORDINANZA N. 2530

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. N. 512

LOCALITÀ: Centro abitato

del 18/07/2001

CIRCOSCRIZIONI: Tutte

 

AS /ordinanzaquadroatm

Oggetto: fermate ATM

IL DIRIGENTE

Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi, anche in ossequio ai principi legislativi contenuti nella Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visti gli artt. 158 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m" (comma 2, lett. d, art. 158) e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3 (comma 1, lett. b, art. 159)

ORDINA

previ accordi con gli uffici referenti della Divisione Ambiente e Mobilità

  1. negli spazi riservati alle fermate degli autobus e dei tram delle linee urbane di nuova istituzione, ove la sosta è vietata ai sensi del citato art. 158 del codice della strada, con la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta dei veicoli prevista dal successivo art. 159:

  1. è contestualmente revocata la sosta a pagamento, ove essa sia in atto nelle zone in cui sia stata istituita con specifiche ordinanze;
  2. è fatto obbligo all'ATM di provvedere, a sue cura e spese, alla delimitazione degli spazi di fermata, come previsto dall'art. 151 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, mediante opportuna segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

  1. qualora gli spazi riservati alle fermate delle linee urbane di trasporto pubblico debbano essere soppressi per motivi tecnici e in via definitiva:

  1. è ripristinata la sosta dei veicoli, purché non sia in contrasto con il regime della sosta al momento vigente nel medesimo lato di carreggiata, mediante la rimozione, a cura e spese dell'ATM, della delimitazione e del segnale di fermata;
  2. è istituita la sosta a pagamento, con le medesime modalità indicate nell'ordinanza istitutiva della sosta a pagamento, ove essa sia già in atto nella zona in cui ricadono gli spazi in questione, mediante la collocazione e la delimitazione della relativa segnaletica stradale a cura e spese dell'ATM;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, a cura e spese dell'ATM;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA