Prot. n.1061 T III.2.7LOCALITĄ: int. 6 di Via Spano
del13.7.2001CIRCOSCRIZIONE N. 9
lv25/steccato/spano
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Sig.ra Sonia Talladira - legale rappresentante della Società Cinquegi s.r.l.;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
per giorni 185
a far tempo dalla data del presente provvedimento
al n.c. 6/12 di Via Spano
l'istituzione del divieto di fermata sul lato Ovest per un tratto di m 14 lungo il nuovo steccato;
l'istituzione del divieto di fermata sul lato Est per un tratto di m 25 a partire dall'interasse del nuovo steccato per un tratto di m 12,50 procedendo verso Nord e di m 12,50 procedendo verso Sud;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie e a condizione che sia garantito un passaggio pedonale di m1.00 lungo lo steccato;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione temporanea della segnaletica tuttora vigente ad avvenuto smantellamento dello steccato, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori.
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.