CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 510 |
LOCALITA' Via Galliari, Via Ormea |
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CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
del 13/07/2001 |
LB/VARIE01/galliari |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo - Settore Attività Produttive Economiche e di Servizio – Sezione Aree Pubbliche;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale del 7 dicembre 1989 mecc. n. 8915342/16 avente per oggetto: "Spazi di sosta di pertinenza delle aree mercatali",
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Galliari
- l’istituzione del divieto di sosta permanente per gli autocarri, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, nelle ore e nei tratti stabiliti al punto 2) seguente;
- l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 nei giorni prefestivi, con fermata consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, nei seguenti tratti:
- a partire da m 30.00 circa ad EST del f.f. EST di via Principe Tommaso e procedendo verso EST per un tratto di m 30.00 circa;
- a partire da m 25.00 circa ad EST del f.m. EST di piazza Madama Cristina e procedendo verso EST per un tratto di m 80.00 circa;
- l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato SUD della via, a partire dal f.f. EST di via Ormea e procedendo verso EST per un tratto di m 42.00 circa;
- la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 1541, prot. n. 319 del 9.05.2001, nelle ore e nei tratti di cui ai suddetti punti 2) e 3);
B) in via Ormea
- l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita, con disposizione "in fila" ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, nei seguenti tratti:
- sul lato OVEST, nel tratto compreso tra via Berthollet e via Galliari,
- sul lato EST, a partire dal n.c. 13 e procedendo verso NORD fino al f.f. SUD di via Galliari;
- l’istituzione della sosta a pagamento, sul lato OVEST della via, nel tratto compreso tra via Berthollet e via Galliari, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali non prefestivi, con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 2007 prot. n. 1835 del 14.12.1995;
- la revoca della lettera D) dell’ordinanza n. 1541 prot. n. 319 del 9.05.2001 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, e la sosta a pagamento nei giorni feriali non prefestivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.30;
- la revoca della sosta a pagamento sul lato EST, a partire dal n.c. 13 e procedendo verso NORD fino al f.f. SUD di via Galliari, dei giorni prefestivi e dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali , istituita con ordinanza n. 1541, prot. n. 319 del 9.05.2001;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |