ORDINANZA N. 2471

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 509

LOCALITA' Corso Marche

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 12/07/2001

LB/VARIE01/marche

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerata la situazione di pericolo dovuta al traffico inteso e veloce nel tratto di corso Marche oggetto del provvedimento;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Marche

  1. l’istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h, a partire da m 50.00 circa a SUD del n.c. 41 e procedendo verso NORD fino a m 100 circa a NORD del n.c. 43;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada,

sulla carreggiata OVEST:

sulla carreggiata EST:

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada,

sulla carreggiata OVEST:

sulla carreggiata EST:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)