ORDINANZA N. 2465

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 503

LOCALITA' Via Cavalli

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 12/07/2001

LB/VARIE01/cavalli

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che gli uffici della Procura Generale e del Tribunale di Torino si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia in corso Vittorio Emanuele II, si rende necessario riservare delle aree di sosta per i veicoli degli organi di polizia al fine di garantire il massimo livello di sicurezza nelle operazioni di traduzione dei detenuti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cavalli

  1. l’istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli utilizzati, per l’espletamento dei servizi d’istituto, dagli organi di polizia di cui all’art. 12 del codice della strada, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, nel tratto: protendimento ideale del f.m. OVEST di via Casalis – protendimento ideale f.m. EST di via Collegno;
  2. l’istituzione del divieto di sosta permanente sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, a partire dal protendimento ideale del f.m. EST di via Collegno e procedendo verso OVEST, per un tratto di m 135.00 circa;
  3. l’istituzione del divieto di transito nel varco della banchina SUD esistente a m 55.00 circa ad EST di corso Ferrucci, fatta eccezione per i veicoli degli organi di polizia e per i veicoli AMIAT che attendono al servizio specifico;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)