Prot. 28386

ORDINANZA N. 2456

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICIIE E DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Richiamato il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59";

Atteso che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del succitato Decreto, "I Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31.5.1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali", con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine all'opportunità di ricorrere all'applicazione dell'art. 13 comma 3 del d:l:vo 114/1998, prevedendo la possibilità di autorizzare, mediante apposite ordinanze, la deroga all'obbligo di chiusura notturna degli esercizi commerciali in sede fissa aventi le caratteristiche di esercizi di vicinato;

Atteso che l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA GARIBALDI ha presentato richiesta di prolungamento dell'orario di apertura fino alle ore 23.00 per venerdì 13 luglio 2001, con riferimento ai negozi ubicati in Via Garibaldi (Circoscrizione 1), in occasione dello svolgimento della manifestazione a favore dell'Associazione TELEFONO AZZURRO e che con nota pervenuta a questo Settore in data 6 luglio 2001, protocollata al n. D06ATP27515, il Presidente della Circoscrizione 1 ha rivolto richiesta di emissione di un'ordinanza a tale scopo finalizzata e ha espresso parere favorevole;

Ritenuta la sussistenza, in relazione al notevole afflusso di pubblico che si prevede per la manifestazione, di" esigenze dell'utenza" tali da legittimare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D.L.vo 114/1998, e cioè esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato, vale a dire per gli esercizi con superficie di vendita fino a 250mq. siti in via Garibaldi;

DISPONE

di autorizzare, per la giornata di venerdì 13 luglio 2001, in relazione alle esigenze dell'utenza descritte in premessa, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno fino alle ore 23.00 per gli esercizi di vicinato (esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq.) siti in via Garibaldi, in occasione della manifestazione a favore dell'Associazione TELEFONO AZZURRO.

Torino, 11 luglio 2001

IL DIRIGENTE
Dott. Maria GHISAURA