ORDINANZA N. 2451

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 497

LOCALITA' Piazza Campanella

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 11/07/2001

LB/VARIE01/campanella

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 355, del 16.3.92, con la quale veniva disciplinata la sosta sul mercato di piazza Campanella;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Campanella

  1. l’istituzione del divieto di transito sull’area centrale rialzata della piazza nel tratto compreso tra via Nicomede Bianchi e via Pianceri, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell’AMIAT;
  2. l’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi:

  1. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della carreggiata OVEST e sul lato EST della carreggiata EST a partire da m 5.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Nicomede Bianchi e procedendo verso NORD fino a m 5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Pianceri;
  2. l’istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni prefestivi, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, sull’area centrale rialzata della piazza nel tratto delimitato dalle transenne ed il lato SUD del giardino prospiciente la via Servais;
  3. la revoca dell’ordinanza n. 355, del 16.3.92, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)