ORDINANZA N.2426

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.    309 H III.1.1

LOCALITĄ: Via Monte Pasubio, 7

del 10.7.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

(Riserva sosta ad uso handicappato)

 

GB/sa /modifica o traslazione handicap/pasubio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 888 prot.122 del 14.3.2001 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta "a pettine"riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5064 rilasciato al titolare sul lato NORD della via Pasubio per un posto auto, in prossimità del n.c. 7;

Vista la nota con la quale si comunica la necessità di regolamentare la sosta sulla via da "a pettine " a "in fila";

ORDINA

in Via Monte Pasubio

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch.Alessandro FARAGGIANA)