ORDINANZA N. 2372

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 481

LOCALITA' corso Moncalieri

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 04.07.2001

GI/VARIE01/moncalieri

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 1510 prot. 312 del 4.05.2001, con la quale alla lettera A) sub 1) veniva istituito il divieto di fermata, sul lato OVEST di corso Moncalieri, nel tratto compreso dal ponte Principessa Isabella all’intersezione con corso Sicilia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Moncalieri

1. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, in corrispondenza del n.c. 176, per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";

2. la posa di transenne aventi lo scopo di dissuasori di sosta, sul marciapiede OVEST, a m 0.50 dal bordo dello stesso:

  1. a partire dal ponte Principessa Isabella, sino a m 5.00 circa a NORD del n.c. 174;
  2. a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 178 e procedendo verso SUD per un tratto di m 23.00 circa;

  1. la revoca dell’ordinanza n. 1510 prot. 312 del 4.05.2001, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)