ORDINANZA N. 2268

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 466

LOCALITA' via Ventimiglia

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 28.06.2001

GI/VARIE01/ventimiglia

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Servizio Sanitario Nazionale –Regione Piemonte Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M.-S. Anna,

Vista l’ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000 che istituiva la posa in opera di un "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai veicoli dei servizi di soccorso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ventimiglia

1) l’istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di soccorso e di trasporto pubblico dell’ATM, lungo il lato EST della via, a partire da m 18.00 circa a NORD del protendimento del f.f. NORD dell’interno 16 di via Ventimiglia e procedendo verso NORD per un tratto di m 80 circa;

  1. l’istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia fatta eccezione per:

  1. la posa in opera di un "delimitatore di corsia" lungo la corsia di cui al punto 1) suddetto, con le caratteristiche stabilite dall’ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000, meglio specificata in premessa;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del delimitatore, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)