ORDINANZA N. 2268
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 466 |
LOCALITA' via Ventimiglia |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 28.06.2001 |
GI/VARIE01/ventimiglia |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del Servizio Sanitario Nazionale –Regione Piemonte Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M.-S. Anna,
Vista l’ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000 che istituiva la posa in opera di un "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai veicoli dei servizi di soccorso;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Ventimiglia
1) l’istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di soccorso e di trasporto pubblico dell’ATM, lungo il lato EST della via, a partire da m 18.00 circa a NORD del protendimento del f.f. NORD dell’interno 16 di via Ventimiglia e procedendo verso NORD per un tratto di m 80 circa;
4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del delimitatore, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)