ORDINANZA N. 2266

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 464

LOCALITA' corso Brianza

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 28.06.2001

LB/VARIE01/brianza

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 1347 prot. n. 296 T del 22.06.1998, che alla lettera A) istituiva il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata EST di corso Brianza, a partire dallo spigolo del marciapiede all’intersezione della carreggiata perimetrale NORD/EST di corso Belgio e procedendo verso NORD per un tratto di m 15.00 circa;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione VII;

Vista la richiesta dell’Azienda Torinese Mobilità S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Brianza

  1. l’istituzione del divieto di fermata:

  1. sul lato EST della carreggiata EST, a partire dall’intersezione con la carreggiata perimetrale NORD/EST di corso Belgio e procedendo verso NORD fino all’intersezione con lungo Dora Voghera;
  2. sul lato OVEST della carreggiata EST, a partire dall’intersezione con la carreggiata perimetrale NORD/EST di corso Belgio e procedendo verso NORD per un tratto di m 15.00 circa;

  1. la revoca del punto A) dell’ordinanza n. 1347 prot. n. 296T del 22.06.98, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)