Prot. N. D10COM25357 |
Ordinanza N. 2245 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
IL DIRIGENTE
-Visto che in data 18 giugno 2001 è stato effettuato lo spostamento temporaneo degli operatori collocati sui tratti FREJUS/VIGONE e FREJUS/CRIANOCCO sul nuovo tratto FREJUS/VITTORIO, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione sui tratti predetti;
-Visti gli artt 15, 30 comma , e .22, 20 comma, del Regolamento Comunale per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi;
-Visto l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana;
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.97 8944/17
DISPONE
1)che tutti gli operatori che operano sul tratto ristrutturato FREJUS/VITTORIO devono provvedere a lasciare il posteggio completamente sgombero di merci ed attrezzature entro un'ora e mezza dopo l'orario di chiusura della vendita. Inoltre, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato;
2)che gli operatori che operano sul tratto ristrutturato FREJUS/VITTORIO sono autorizzati a ricoverare le loro attrezzature di vendita, al termine dell'attività commerciale, presso la porzione di cortile di appartenenza all'ingresso carraio di via Moretta n.5 7/A.
AVVERTE
per la mancata esecuzione di quanto disposto al p.1), verranno applicate li sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi e dal Regolamento di Polizia Urbana; contestualmente verrà applicata la sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico dei trasgressori ove questi non provvedano personalmente ed immediatamente, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana
Torino, 25 giugno 2001
IL DIRIGENTE
D.ssa Maria GHISAURA