ORDINANZA N. 2243
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 459 |
LOCALITA' piazza Madama Cristina, via Galliari |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 25/06/2001 |
GI/VARIE01/cristina |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l’ordinanza n. 1541 prot. 319 del 9.05.2001, con la quale alla lettera C) era stata istituito, sulle carreggiate EST ed OVEST dei rispettivi plateatici, il divieto di transito eccetto i veicoli dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti , degli operatori del mercato, dei veicoli dell’AMIAT, i mezzi di soccorso ed i veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia;
Vista la segnalazione Divisione Economia e Sviluppo – Settore Attività Produttive Economiche e di Servizio- Sezione Aree Pubbliche;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in piazza Madama Cristina
plateatico EST, carreggiata laterale EST
plateatico OVEST, carreggiata laterale OVEST
l’integrazione dell’ordinanza n. 1541 prot. 319 del 9.05.2001, meglio specificata in premessa, con l’aggiunta delle parole "e i veicoli degli operatori del mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 19.00 alle ore 21.00;
B) in via Galliari
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del marciapiede rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)