ORDINANZA N. 2223

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. 456 LOCALITA' via Vittorio Amedeo

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 22.06.2001 GI/VARIE00/amedeo

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IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 , 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l’art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la richiesta del Consolato di Panama;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale – Sezione Circoscrizionale 1 Centro Crocetta;

Viste le ordinanze n. 347 prot. 323 del 18.03.94 e n. 851 prot. 152 del 7.04.99, con le quali veniva istituito il divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Francia, per un tratto di m 10.00 a cavallo del n.c. 17;

Considerata l’opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

A) in via Vittorio Amedeo II

  1. l’istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" riservata esclusivamente ai veicoli del Corpo Consolare di Panama muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato OVEST della via, per un tratto di m 6.00 circa immediatamente a NORD del n.c. 6;
  2. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1. suddetto;

B) in corso Francia

la revoca delle ordinanze n. 347 prot. 323 del 18.03.94 e n. 851 prot. 152 del 7.04.99, meglio specificate in premessa;

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di sosta comporterà la rimozione coatta del veicolo in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)