ORDINANZA N. 2205

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n.450

LOCALITA' via Sant’Ottavio

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 21.06.2001

GI/VARIE01/ottavio

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell’area Mole;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Sant’Ottavio

  1. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, a partire dal limite NORD dell’area pedonale, di fronte al n.c. 21 e procedendo verso NORD per un tratto di m 10.00 circa;
  2. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire da m 0.00 circa a SUD del limite SUD dell’area pedonale, procedendo verso SUD per un tratto di m5.00 circa con disposizione "in fila";
  3. l’istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila":
  4. a) sul lato OVEST , nel tratto compreso da corso San Maurizio e via Ferrari;

    b) sul lato EST, a partire da corso San Maurizio per un tratto di m 45.00 circa procedendo verso SUD;

    con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;

  5. l’istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli:

- sul lato EST del marciapiede EST, a partire dal limite NORD dell’area pedonale, nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 22.00 circa procedendo verso NORD;

  1. la revoca dell’ordinanza n. 1484 prot. 1349 del 6.09.95, con la quale veniva istituita:

- la posa di dissuasori di sosta sul lato EST della via, a SUD del prolungamento del f.m. SUD di via Ferrari e sul lato OVEST, a SUD dell’area pedonale;

- l’istituzione su ambo i lati della via di più tratti destinati alla sosta di motocicli;

6. la revoca del punto 6) della lettera C) dell’ordinanza n. 1226 prot. 1153 del 16.08.94, con il quale veniva istituito il divieto di fermata, su ambo i lati della via e della lettera A) punto 2) sub b);

  1. la revoca dei dissuasori del tipo panettoni. lungo il lato OVEST della via, nello slargo compreso tra i nn.cc. 5 e 7 istituita con ordinanza n. 964 prot. 189 del 21.03.2001;

8. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)