ORDINANZA N. 2205
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n.450 |
LOCALITA' via Sant’Ottavio |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 21.06.2001 |
GI/VARIE01/ottavio |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell’area Mole;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Sant’Ottavio
a) sul lato OVEST , nel tratto compreso da corso San Maurizio e via Ferrari;
b) sul lato EST, a partire da corso San Maurizio per un tratto di m 45.00 circa procedendo verso SUD;
con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
- sul lato EST del marciapiede EST, a partire dal limite NORD dell’area pedonale, nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 22.00 circa procedendo verso NORD;
- la posa di dissuasori di sosta sul lato EST della via, a SUD del prolungamento del f.m. SUD di via Ferrari e sul lato OVEST, a SUD dell’area pedonale;
- l’istituzione su ambo i lati della via di più tratti destinati alla sosta di motocicli;
6. la revoca del punto 6) della lettera C) dell’ordinanza n. 1226 prot. 1153 del 16.08.94, con il quale veniva istituito il divieto di fermata, su ambo i lati della via e della lettera A) punto 2) sub b);
8. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)