Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 , 7 , 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Dirigente della Circoscrizione n.8 , in occasione della manifestazione denominata "Estate alla otto";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Il giorno 30 giugno 2001
Dalle ore 18.30 alle ore 24.00
In:
largo Saluzzo;
Via Saluzzo, tratto: via Berthollet - largo Saluzzo;
via Baretti, tratto: via Nizza - largo Saluzzo;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta , su ambo i lati, quale momento statico della circolazione , con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
dovrà essere lasciata libera tassativamente una fascia di m 3.50 per il transito veicolare degli aventi diritto ;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
L'ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per la necessaria ed adeguata vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni in essa previste;
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.