ORDINANZA N. 2192

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 447

LOCALITA' via Chambery

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 19.06.2001

GI/VARIE01/chambery

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 3514 pro. 599 del 7.11.2000, con la quale era stata istituito in via Chambery il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, nel tratto: via De Sanctis – via Chambery int. 93/135, escluse, ad eccezione dei messi di soccorso e dei veicoli adibiti al rifornimento delle attività commerciali ivi esistenti, purché aventi origine e/o destinazione nel tratto di via suddetto;

Considerato che, è stato segnalato dall’A.M.IA.T. che questa limitazione non tiene conto che i mezzi per la raccolta rifiuti, non possono accedere nel tratto di via, oggetto del provvedimento;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Chambery

l’integrazione dell’ordinanza n. 3514 prot. 599 del 7.11.2000, meglio specificata in premessa con l’aggiunta delle parole: " e dei veicoli AMIAT in servizio"

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)