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ORDINANZA N. 2191

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 446

LOCALITĄ corso Pascoli

del 19.06.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

AS/gi/VARIE01/pascoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Atteso che i lavori del parcheggio interrato di corso Pascoli sono stati ultimati e viene ridisegnato il nuovo assetto viabile del corso, così come specificato nell'allegato progetto, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Pascoli

A) carreggiata di collegamento tra corso Galileo Ferraris e la carreggiata EST di corso Pascoli

identificata con il n. 1 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico, con direzione da EST verso OVEST;
  2. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati;
  4. la posa di una serie di dissuasori della sosta del tipo "piramide", sul lato NORD, nel tratto compreso tra la carreggiata laterale OVEST di corso Galileo Ferraris e l'intersezione con la carreggiata identificata con il n. 2;
B)

carreggiata di collegamento, tra la carreggiata laterale OVEST di corso Galileo Ferraris e la rotonda del piazzale Costantino il Grande

identificata con il n. 2 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico, con direzione da NORD verso SUD
  2. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST;
  4. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST e con la sosta consentita sulla banchina rialzata EST situata ad EST della carreggiata medesima, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine";
C)

carreggiata di collegamento tra la carreggiata n. 2) e corso Monte Lungo

identificata con il n. 3 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico, con direzione da EST verso OVEST
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD e con la sosta consentita sulla banchina rialzata SUD, situata a SUD della carreggiata medesima, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine";
  4. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD, nel tratto compreso tra la carreggiata n. 4 e la carreggiata estrema OVEST;
D)

carreggiata di collegamento tra la rampa del parcheggio interrato e la rotonda del piazzale Costantino il Grande

identificata con il n. 4 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi (STOP) e dare precedenza all'intersezione con la carreggiata n. 3
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, dalla carreggiata n. 3 alla rotonda del piazzale Costantino il Grande;
  3. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h;
  4. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata n. 3, sino alla confluenza con la carreggiata n. 2;
E)

carreggiata EST

  1. identificata con il n. 5 nell'allegato disegno
  2. l'istituzione del senso unico, con direzione da SUD verso NORD;
  3. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h;
  4. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST;
  5. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata, tra la carreggiata n. 6 e via Tirreno;
  6. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con via Tirreno;
F)

carreggiata di collegamento NORD tra la carreggiata EST (n. 5) e la carreggiata laterale OVEST (n. 7)

identificata con il n. 6 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico, con direzione da EST verso OVEST;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD;
G)

carreggiata laterale OVEST

identificata con il n. 7 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico da NORD verso SUD;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST, nel tratto compreso tra la carreggiata n. 9 e la carreggiata n. 3;
H)

carreggiata OVEST

identificata con il n. 8 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST;
I)

carreggiata di collegamento tra la carreggiata estrema OVEST e la carreggiata EST

identificata con il n. 9 nell'allegato disegno

  1. l'istituzione del senso unico, con direzione da OVEST verso EST;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD;
L)

la revoca delle ordinanze:

  • n. 554 prot. 117 T del 24.03.98, con la quale veniva istituito il divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata laterale EST;
  • n. 1027 prot. 965 del 18.08.92, con la quale veniva consentita la sosta sul lato EST della carreggiata EST;
  • n. 148 prot. 131del 2.04.85 e 147 prot. 130 del 2.04.85, con la quale veniva istituita il divieto di sosta con la rimozione forzata, sul lato OVEST del corso per un tratto di m 60 a partire dal f.f. SUD di via Tirreno;
M) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)