ORDINANZA N. 2135 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 443 |
LOCALITA' Via Perugia, via Modena |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 15.06.2001 |
LB/VARIE01/perugia |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l’ordinanza n. 67 prot. n. 182 del 26.3.1971 che istituiva la sosta regolamentata a 60 minuti dalle ore 5.00 alle ore 10.00: sul lato Sud/Ovest di corso Verona, tratto via Perugia - corso Brescia; sul lato Nord/Est di via Modena, tratto via Perugia - corso Palermo; sul lato Nord/Ovest di via Perugia, tratto corso Verona – via Modena; e confermava inoltre il divieto di sosta e di fermata dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.30 del sabato, esclusi i giorni festivi, lungo il lato Nord/Ovest della via Perugia per un tratto di m 5.00 a cavallo dell’ingresso allo sportello mercato dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla riorganizzazione della sosta;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Perugia
B) in via Modena
C) sulla banchina alberata del parcheggio situato tra corso Brescia e via Perugia
D) la revoca dell’ordinanza n. 67 prot. n. 182 del 26.3.1971, meglio specificata in premessa;
E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |