ORDINANZA N. 2129

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 437

LOCALITĄ Mercato rionale di corso Grosseto angolo via Lulli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 15.06.2001

LB/VARIE01/grosseto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 257 prot. n. 1831 del 23.11.1977 che istituiva il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 24 sull'area adibita a mercato rionale di corso Grosseto, e il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e nei prefestivi dalle ore 21.00 alle ore 24, sul lato Nord della carreggiata Nord di corso Grosseto nel tratto in corrispondenza del mercato;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Commercio;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 5^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A)nell'area adibita a mercato rionale sita a NORD della carreggiata laterale NORD di corso Grosseto, a partire dal f.m. EST di via Lulli e procedendo verso EST per un tratto di m 155.00 circa

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 20.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi sul lato NORD della carreggiata laterale NORD di corso Grosseto a partire dal f.m. EST di via Lulli e procedendo verso EST per un tratto di m 155.00 circa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 257 prot. n. 1831 del 23.11.1977, meglio specificata in premessa;

D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)