ORDINANZA N. 2125

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 433

LOCALITA' largo Tirreno

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 15.06.2001

GI/VARIE01/tirreno

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che nel tratto di largo Tirreno, oggetto del provvedimento, vi è una limitata sezione stradale e sovente i veicoli parcheggiati in sosta, non consentono ai veicoli dell’A.M.I.A.T., ai mezzi di soccorso o mezzi pesanti, di svoltare per espletare i servizi propri;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in largo Tirreno

  1. l’istituzione del divieto di sosta, sul lato NORD della carreggiata SUD, a partire dal protendimento ideale del f.m. EST di via Tripoli e procedendo verso EST per un tratto di m 18.00 circa;
  2. la posa di n 7 panettoni aventi lo scopo di dissuasori della sosta del tipo "Città di Torino", sul lato NORD della carreggiata SUD, a partire dal protendimento ideale del f.m. EST di via Tripoli e procedendo vero EST per un tratto di m 13.00 circa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori della sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)