ORDINANZA N. 2120 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. N. 816 T III.2.1 |
LOCALITĄ : Corso Racconigi |
Del 14.6.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N 3 |
Pr18/sabrina/lavori/racconigi |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli elaborati progettuali predisposti dal Civico Ufficio Tecnico, relativi alla nuova sistemazione dell'area mercatale e alla risistemazione viabile in Corso Racconigi, tratto: Corso Vittorio Emanuele II/Via Monginevro,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,
ORDINA
A far tempo dalla data del presente provvedimento
fino a cessate esigenze
In Corso Racconigi,
e nel tratto: Via Freius sino al n.c. 23/16-18 di Corso Racconigi,
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00
alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, sul lato OVEST della carreggiata EST e sul lato EST della carreggiata OVEST, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato
muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
- ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi;
- ai veicoli AMIAT addetti alla pulizia del mercato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 20.30 dei giorni prefestivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA