ORDINANZA N. 2062
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.778 TIII.2.8LOCALITĄ Via Avigliana
Del12.6.2001CIRCOSCRIZIONE N. 3
PR18/steccato/avigliana.proroga
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga della Società Costruzioni 98 s.r.l., relativa all'occupazione di suolo pubblico con steccato;
Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
per giorni 60
a far tempo dalla data del presente provvedimento
in Via Avigliana
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie ed alle seguenti condizioni;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ
(Arch.AlessandroFARAGGIANA)