ORDINANZA N. 2047

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 416

LOCALITĄ corso Bolzano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 11.06.2001

GI/VARIE01/matteotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1679 prot. 303 del 6.06.2000, con la quale alla lettera B) punto 1) era stato istituito in corso Matteotti l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP), per i veicoli che percorrono la carreggiata NORD del corso all'intersezione con corso Bolzano e al punto 2) analogo provvedimento per i veicoli che si immettono nella carreggiata laterale OVEST di corso Bolzano, dal varco di collegamento sul prolungamento della carreggiata NORD di corso Matteotti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

area di intersezione corso Matteotti e corso Bolzano

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotonda situata nell'area di intersezione con corso Bolzano e corso Matteotti, rispetto ai veicoli che vi si immettono;
  2. l'istituzione del senso unico con direzione antioraria nell'area di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca della lettera B) punti 1) e 2) dell'ordinanza 1679 prot. 303 del 6.06.2000, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)