Prot. n. 759 TIII.1.2LOCALITĄ Corso Giulio Cesare, ecc.
del8.6.2001CIRCOSCRIZIONE N. 6
MV24/manif-transito/cicogna
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'Associazione "La Cicogna";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Il giorno 10 giugno 2001
A) Sul seguente percorso:
Via Sesia,
C.so G.Cesare,
C.so Novara,
P.zza Crispi,
C.so Vercelli,
Via Palestrina,
L.go G.Cesare,
Via Cherubini,
Via Monterosa,
Via Candia,
P.tta Cerignola
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9,00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti manifestazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
B) sul seguente percorso:
Corso Giulio Cesare,
Via Sesia,
Via Montanaro,
Via Scarlatti,
Via Mercadante,
Piazza Bottesini,
Via Crescentino,
Via Candia,
Piazzetta Cerignola,
Via Baltea
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 18,00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla processione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
C) in:
Via Dora Baltea, tratto :Via Montanaro - Via Monterosa,
Via Monte Rosa, tratto: Via Sesia - Via Dora Baltea,
Via Monte Rosa, tratto: Via Scarlatti - Via Dora Baltea,
Via Candia, tratto: Via Santhià - Via Monte Rosa,
Piazzetta Cerignola
L'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d)del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che il Signor Vincenzo Carella si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.