ORDINANZA N. 1970

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 401

LOCALITĄ corso IV Novembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 7.06.2001

GI/VARIE01/novembre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte;

Vista l'ordinanza n. 13 del 24.01.66, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli delle Forze Armate lungo il lato OVEST della carreggiata OVEST del corso IV Novembre, per un tratto in fregio allo stabile sede della Caserma della Guardia di Finanza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Quattro Novembre

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" riservata ai veicoli della Guardia di Finanza o in servizio autorizzato muniti di speciale contrassegno, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST nel tratto compreso tra via Caprera e via Romolo Gessi;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 13 del 24 gennaio 1966, limitatamente ai provvedimenti esplicitati in premessa;

3.la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)