ORDINANZA N. 1960

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 392

LOCALITĄ Piazza e Via della Vittoria,

Via Villar, Piazza Chiesa della Salute

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 6/06/2001

LB/VARIE01/piazzadellavittoria

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2001 n. mecc. 2001 3086/16, recante l'oggetto "Risistemazione provvisoria del mercato di piazza della Vittoria";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in Piazza della Vittoria

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, sulla carreggiata OVEST, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nella carreggiata OVEST e con direzione da SUD verso NORD nella carreggiata EST;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 566 prot. n. 529 del 28.04.94 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD nella carreggiata OVEST e con direzione da NORD verso SUD nella carreggiata EST;

B) in via Vittoria

a) tratto: via Villar - via Saorgio

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 391, prot. n. 2547 del 9 dicembre 1981 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nel tratto compreso tra via Saorgio e via Villar;

b) tratto: a partire da via Saorgio e procedendo verso SUD per m 57.00 circa

c) tratto: a partire dal f.f. NORD di via Villar e procedendo verso NORD per m 55.00 circa

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2734 n. 512 del 14.10.99 che istituiva, nel tratto di via Vittoria a partire da m 5.00 circa a SUD del n.c. 41 fino al f.f. NORD di via Villar, il divieto di transito, nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 23.00, fatte alcune eccezioni, nonché il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00, su ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato;

C) in Via Villar

tratto: piazza della Vittoria, compresa, - via Chiesa della Salute, esclusa

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi, sul lato SUD, nelle ore in cui è consentita la circolazione veicolare;

D) in Piazza Chiesa della Salute

a partire dal f.f. SUD di via Villar e procedendo verso SUD per un tratto di m 42.00 circa

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine", negli appositi spazi, sul lato EST, nelle ore in cui è consentita la circolazione veicolare;

E) in Piazza Chiesa della Salute

a partire dal f.f. NORD di via Vibò e procedendo verso NORD per un tratto di m 48.00 circa

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 17.00 del giovedì e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 del sabato e dei giovedì prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 del giovedì e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 del sabato e dei giovedì prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine", negli appositi spazi, sul lato EST, nelle ore in cui è consentita la circolazione veicolare;

F)sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;

G)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)