ORDINANZA N. 1930

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 387

LOCALITĄ corso Mediterraneo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4/06/2001

GI/VARIE01/mediterraneo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che i lavori di sistemazione superficiale del Passante Ferroviario, relativamente alle carreggiate laterali di corso Mediterraneo e corso Lione sono stati ultimati, e che dette carreggiate verranno riaperte alla circolazione veicolare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Mediterraneo

l'istituzione di una pista ciclabile bidirezionale;

a)-nel tratto compreso tra corso Rosselli e la bretella di collegamento tra corso Lione e corso Mediterraneo, sul lato OVEST del marciapiede OVEST;

b)nel tratto compreso tra via Torricelli e via Colombo, sulla banchina rialzata EST;

carreggiata laterale EST

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra corso Rosselli e via Colombo, con direzione da SUD verso NORD;

2.l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato EST, nei tratti sottoelencati:

a) con disposizione "in fila"

- via Bottego - via Giovanni da Verazzano, escluse;

- via F.lli Carle - via Torricelli, escluse;

b) con disposizione "a pettine"

- via Torricelli - via Colombo, escluse;

con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98;

  1. l'istituzione del divieto di fermata:

  1. sul lato OVEST nel tratto compreso tra corso Rosselli e via Caboto, escluse;
  2. sul lato EST nel tratto compreso tra via Rosselli e Bottego, escluse;

3.l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata, all'intersezione con via Caboto;

4.l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Torricelli e via Caboto;

sulla carreggiata laterale OVEST nel tratto compreso tra via Braccini e via Millio;

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD,
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "a pettine":
  4. a)sulla banchina OVEST,

    b)sul lato EST della carreggiata, a m 25.00 circa a NORD di via Millio e procedendo verso NORD per un tratto di m 20.00 circa

    con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98;

  5. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata all'intersezione con via Bobbio;
  6. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Bobbio e via Millio;
  7. l'istituzione del l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata all'intersezione con via Millio;

B) rotatoria situata nell'area d'intersezione con

via Millio/Torricelli e via Bobbio /Caboto

l'istituzione del divieto di fermata, sui lati esterni ed interni della stessa;

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)