ORDINANZA N. 1929

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 386

LOCALITĄ via Bottego

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4/06/2001

GI/VARIE01/bottego

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che i lavori di sistemazione superficiale del Passante Ferroviario, relativamente alle carreggiate laterali di corso Mediterraneo e corso Lione sono stati ultimati, e che dette carreggiate verranno riaperte alla circolazione veicolare;

Vista l'ordinanza n. 2151 prot. 378 del 9.08.99, con la quale alla lettera O) era stata istituita la sosta a pagamento su ambo i lati di via Bottego, nel tratto compreso tra corso Duca degli Abruzzi e corso Mediterraneo, con disposizione "in fila";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bottego

  1. 1'istituzione della sosta a pagamento, sul lato NORD della via, limitatamente al tratto compreso tra via Pigafetta e corso Mediterraneo, con disposizione "a pettine" e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato SUD nel medesimo tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca della lettera ) dell'ordinanza n. 2151 prot. 378 del 9.08.99, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)